La normativa antiriciclaggio prevede ulteriori disposizioni stringenti per il trasferimento di denaro contante.
Dal 01.01.2022 sarà vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo (sia per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità), tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando l’importo oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a € 1.000.
Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche qualora si utilizzino più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.
In particolare, il divieto al trasferimento tra “soggetti diversi “ di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti, vige:
- nei rapporti di parentela di qualsiasi grado;
- tra coniugi;
- tra socio e società;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due o più società; anche se aventi lo stesso amministratore,
- tra una ditta individuale e una società, anche se il titolare dell’una e il legale rappresentante dell’altra sono la stessa persona;
- tra società controllata e controllante;
- tra titolare e collaboratore dell’impresa familiare.
Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato e quindi sia chi effettua la dazione, sia chi la riceve.
Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista.
Qualora ci sia una prestazione professionale della durata di un anno e venga emessa una fattura mensile riepilogativa di singoli acquisti, questa costituisce un’operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili. Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto, oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell’intervallo temporale intercorrente tra una e l’altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante vigenti tempo per tempo.
La corresponsione dell’utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Fonte: Sistema Ratio