Il superbonus 110% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi è stato esteso fino a giugno 2022.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione ci sono le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento o che sono proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. Inoltre, possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condòmini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Ai fini del superbonus, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
-impianti per l’approvvigionamento idrico;
-impianti per il gas;
-impianti per l’energia elettrica;
-impianto di climatizzazione invernale.
Fra gli edifici che accedono alle detrazioni ci sono anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) poiché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Rientrano nell’agevolazione le spese per ascensori e montacarichi, nonché le spese per la rimozione delle barriere architettoniche in favore di persone con disabilità e over 65.
Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 01.07.2020 fino al 30.06.2022, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110% è prorogata anche per le spese sostenute nel 2022.
Si ricorda che per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla L.17.07.2020, n.77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.